Descrizione
Secondo quando indicato dalle disposizioni dell’ordinanza n. 2/2023, e fino alla cessazione dell’emergenza, sono consentite, nel rispetto delle misure di biosicurezza descritte nell’Allegato 2 dell’ordinanza n. 2/2023, le attività all’aperto quali:
- attività outdoor: escursionismo e mountain biking, attività equestre, orienteering, arrampicata sportiva, torrentismo, parapendio, raccolta funghi etc.);
- pesca in acque interne;
- attività di studio e ricerca, monitoraggio e manutenzione del territorio, compresi gli interventi di manutenzione dei sentieri;
- attività agrosilvocolturali;
Le manifestazioni e/o raduni campestri con un numero superiore a 20 persone in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate sono soggette ad autorizzazione da parte dell’autorità comunale, secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lett. a) punto X).
Si rappresenta che il rispetto delle disposizioni previste negli allegati dovranno sempre essere corredati da controlli documentati in tal senso dalle Autorità Competenti Locali (ACL).
La fruizione degli ambiti liberi deve sempre avvenire per portare le stesse alla minimizzazione del rischio.
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Ultimo aggiornamento
05/07/2023 08:56